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  • Fatture e Corrispettivi: tardiva emissione

    Fatture e Corrispettivi: tardiva emissione

    Cosa cambia con il Provvedimento AdE del 6 marzo 2023

    L’AdE metterà a disposizione degli operatori economici sia tramite comunicazione al domicilio digitale che nelle aree riservate dei portali cassetto fiscale e fatture e corrispettivi le informazioni dei dati relativi a fatture e corrispettivi dai quali emergono emergono anomalie di tardività …quali informazioni?

    Fatture – tardiva emissione

    L’AdE metterà a disposizione le seguenti informazioni inerenti alla tardiva emissione:

    • Numero delle fatture emesse in ritardo
    • Tipo fattura
    • tipo di documento
    • Numero Fattura/Documento
    • Data Fattura/Documento
    • Data di trasmissione
    • Identificativo SDI file

    Corrispettivi – tardiva emissione

    L’AdE metterà a disposizione le seguenti informazioni inerenti alla tardiva emissione:

    • Numero degli invii trasmessi in ritardo
    • ID Invio
    • Matricola dispositivo
    • Data di rilevazione
    • Data di trasmissione

    E’ possibile ridurre le sanzioni per tardiva emissione?

    In base a quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 è possibile ridurre le sanzioni in caso di tardiva emissione facendo ricorso al ravvedimento operoso.
    Il provvedimento AdE del 6 marzo 2023 esplicita quindi le informazioni inerenti alla tardiva emissione per consentire ai contribuenti una migliore valutazione in ordine alla loro correttezza e consentire di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

    Il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzione se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene nei seguenti termini:

    • riduzione ad un nono se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
    • riduzione ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
    • riduzione ad un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
    • riduzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

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